Edifici, antenne, torri, gru, teleferiche, linee ad alta tensione o altri impianti che raggiungono una certa altezza possono costituire ostacoli alla navigazione aerea e avere delle ripercussioni sulla sicurezza di aeromobili ed elicotteri. Essi sono, pertanto, soggetti all'obbligo di notifica e devono essere sottoposti, già nella fase di progettazione, a un esame specifico sotto il profilo della navigazione aerea. Sono considerati ostacoli alla navigazione aerea gli impianti dell'altezza di 60 metri e oltre in una zona edificata e dell'altezza di almeno 25 metri al di fuori di tali zone. Nelle regioni attorno agli aerodromi si applicano regole specifiche. L’Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC) verifica se un impianto può essere costruito senza compromettere la sicurezza del traffico aereo e decide quali sono le misure di sicurezza necessarie, ad esempio la marcatura e/o la segnalazione luminosa. L'UFAC raccoglie e gestisce i dati relativi a tutti gli oggetti che costituiscono un ostacolo alla navigazione aerea e dispone la loro pubblicazione ad uso dei piloti. I dati relativi agli ostacoli alla navigazione aerea sono disponibili in formato elettronico, insieme alle carte nazionali ufficiali della Svizzera, presso l'Ufficio federale di topografia.
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