Zone di tranquillità e siti di protezione della fauna selvatica

Zone di tranquillità e siti di protezione della fauna selvatica

Anche se in singoli cantoni furono create bandite di caccia già nel XVI e XVII secolo, questa istituzione divenne veramente efficace con l’entrata in vigore della prima legge federale sulla caccia nel 1875. Le bandite di caccia nazionali intendevano offrire un rifugio sicuro agli ungulati selvatici allora fortemente decimati (camosci, caprioli) o sterminati (cervi, stambecchi).

Nel frattempo la pressione sugli animali selvatici è molto cambiata: grazie a una caccia ben regolata e alla protezione completa degli animali all’interno delle bandite di caccia, la popolazione degli ungulati si è ricostituita, raggiungendo in alcuni casi anche cifre elevate.
Per contro, con l’aumento delle attività per il tempo libero, sempre più persone attraversano e stazionano nell’habitat degli animali selvatici, rappresentando un crescente fattore di disturbo. Ciò può avere conseguenze fatali in particolare durante l’inverno, perché l’eventuale fuga costa molta energia agli animali che ne hanno invece disperatamente bisogno per superare la stagione invernale. A parte le misure che si possono intraprendere per senso di responsabilità su base volontaria, vi sono anche leggi e regolamenti che garantiscono il conseguimento degli obiettivi di protezione sanciti nella Costituzione. Per giungere a una separazione temporale e spaziale dell’utilizzo degli habitat da parte delle persone e degli animali, esistono oggi in Svizzera due diverse zone di protezione: le zone di protezione della fauna (federali) e le zone di quiete per la fauna (cantonali).

Zone di protezione della fauna
Le ex bandite federali di caccia sono oggi denominate zone di protezione della fauna. Scopo di queste zone è proteggere e favorire la diffusione di mammiferi e uccelli selvatici e i relativi habitat. Infatti oggi ad essere direttamente minacciati di estinzione non sono tanto gli ungulati selvatici, quanto specie come il gallo cedrone, la coturnice o il francolino di monte. La Svizzera conta più di 42 zone protette di questo tipo per una superficie complessiva di poco superiore a 1500 km2, che corrisponde a una percentuale del 3,5% circa di superficie nazionale. Nelle zone protette dovrebbe essere consentito agli animali selvatici di vivere nel modo più naturale e indisturbato possibile al riparo dalla caccia. Inoltre al loro interno, lo svolgimento di attività per il tempo libero come ciaspolate sulla neve, percorsi sugli sci e altre discipline sportive invernali è limitato a determinati itinerari («itinerari consentiti»), mentre è vietato il campeggio e i cani devono essere condotti al guinzaglio nel bosco. Per lo svolgimento di eventi sportivi o sociali di altro tipo è necessaria un’autorizzazione cantonale.

Nelle zone di protezione della fauna continua a valere il divieto di caccia, tuttavia ai cantoni è stata data la possibilità di regolare le popolazioni di ungulati qualora diventino troppo elevate per le condizioni locali. I cantoni possono così stabilire zone con una protezione parziale, nelle quali è possibile cacciare con un piano di tiro autorizzato dalla Confederazione.

Le zone di protezione della fauna possono sovrapporsi a zone di quiete per la fauna con ulteriori limitazioni.

Zone di quiete per la fauna
Lo scopo di queste zone è proteggere i mammiferi e gli uccelli selvatici dall’eccessivo disturbo arrecato dalle attività che le persone svolgono nel tempo libero. Queste zone vengono decise dai cantoni. Finora in tutta la Svizzera sono stati riservati circa 1800 km2 a zone di quiete per la fauna.

In determinate stagioni o in casi particolari per tutto l’anno, queste zone non devono essere utilizzate per svolgere attività durante il tempo libero o possono essere utilizzate limitatamente a tal scopo, ad esempio nel rispetto di un divieto di uscire dal sentiero. Esistono zone vincolanti e zone raccomandate:

  • all’interno delle zone vincolanti di protezione della fauna e di quiete per la fauna è possibile percorrere soltanto sentieri e itinerari ammessi. Eventuali trasgressioni sono sanzionabili;
  • nelle zone di quiete raccomandate, i percorsi e i sentieri ammessi sono intesi come una raccomandazione.

Fonti del testo

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Informazioni sul Tema

Data di pubblicazione

23 marzo 2022

Data dell'ultima modifica

2 giugno 2022